Efficacia generale soggettiva dell’accordo aziendale e inapplicabilità ai lavoratori dissenzienti o aderenti al sindacato non firmatari
L’accordo aziendale firmato solamente da alcuni sindacati ha efficacia generale soggettiva nei confronti di tutti i lavoratori, eccenzion fatta per coloro che aderiscono al sindacato non firmatario di quell’accordo e per i lavoratori dissenzienti. Questi possono agire per farne accertare l’inefficacia nei loro confronti; mentre la legittimazione del relativo sindacato potrebbe riconoscersi nel caso in cui si accertasse il carattere plurioffensivo delle minacce, rivolte ai lavoratori, di irrogare nei loro confronti sanzioni disciplinari per mancato rispetto dell’accordo.