NASPI FINO AL 31.12 ANCHE SENZA 30 GIORNATE DI LAVORO EFFETTIVO
L’art. 16 del Decreto Sostegni (d.l. n. 41/2021) ha previsto che per le Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 22/2015 che richiede, per l’accesso al beneficio anche le trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
PROROGA E RINNOVO CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALI FINO AL 31.12.21
In deroga all’art. 21 del d.lgs.81/2015 e fino al 31 dicembre 2021,visto il perduraredell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare i contratti a termine:
– per un periodo massimo di dodici mesi
– per una sola volta
– ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi
– anche in assenza delle causali previste all’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015