COVID-19: indennità una tantum, onnicomprensiva e NASpI ai sensi del Decreto Sostegni
da https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/COVID19-indennita-una-tantum-onnicomprensiva-e-NASpI-ai-sensi-del-Decreto-Sostegni.aspx
Con il Messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, l'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle indennità una tantum e onnicomprensive, nonché alla semplificazione dei requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione NASpI, come introdotte dal Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
In particolare, l’Istituto evidenzia che il Decreto Sostegni (art. 10, comma 1) ha previsto l’erogazione di un’indennità una tantum di 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori (già beneficiari delle misure previste dagli articoli 15 e 15 bis del Decreto Ristori, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176):
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.
Queste categorie non dovranno presentare una nuova domanda per fruire dell’indennità una tantum, poiché essa sarà erogata dall’Istituto con le stesse modalità già seguite precedentemente.
Per le categorie di lavoratori che, invece, non sono state già beneficiarie delle misure stabilite dagli articoli 15 e 15 bis del Decreto Ristori, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro (art. 10, commi 2, 3, 5 e 6), a fronte di apposita istanza da presentare entro il 30 aprile 2021.
Quanto alla semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI, l’INPS comunica che, dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 16 Decreto Sostegni).