Ufficio Stampa della Corte costituzionale – Tratto da Comunicato del 1° aprile 2021

In un sistema che, per scelta consapevole del legislatore, attribuisce rilievo
al presupposto comune dell’insussistenza del fatto e a questo presupposto
collega l’applicazione della tutela reintegratoria del lavoratore, si rivela
“disarmonico e lesivo del principio di eguaglianza” il carattere facoltativo
del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici, a fronte
dell’inconsistenza della giustificazione addotta e della presenza di un vizio
ben più grave rispetto alla pura e semplice insussistenza del fatto.
È quanto si legge in un passaggio della sentenza n. 59 depositata oggi
(redattrice Silvana Sciarra) con cui la Corte costituzionale (come anticipato
nel comunicato stampa del 24 febbraio) ha dichiarato incostituzionale
l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori – nel testo modificato dalla
“riforma Fornero” – con riferimento all’articolo 3 della Costituzione. In
particolare, la Corte ha censurato la norma nella parte in cui prevede che il
giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base
del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare”,
invece che “applica altresì” la tutela reintegratoria. In particolare, il
principio di eguaglianza risulta violato se la reintegrazione, in caso di
licenziamenti economici, è prevista come facoltativa – mentre è
obbligatoria nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo
soggettivo – quando il fatto che li ha determinati è manifestamente
insussistente. Non si giustifica un diverso trattamento riservato ai
licenziamenti economici, nonostante la più incisiva connotazione della
inesistenza del fatto, indicata dal legislatore come ‘‘manifesta’’.
Alla violazione del principio di eguaglianza si associa l’irragionevolezza
intrinseca del criterio distintivo adottato, che conduce a ulteriori e
ingiustificate disparità di trattamento.
Per i licenziamenti economici, infatti, il legislatore rende facoltativa la
reintegrazione senza offrire all’interprete un chiaro criterio direttivo. La
scelta tra due forme di tutela profondamente diverse – quella
reintegratoria, pur nella forma attenuata, e quella meramente indennitaria
– è rimessa a una valutazione del giudice, disancorata da precisi punti di
riferimento.
Resta fermo che al giudice si riconosce una discrezionalità che non deve
‘‘sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità’’ dunque non può
né deve lambire le scelte imprenditoriali. ‘‘Il vaglio della genuinità della
decisione imprenditoriale garantisce che il licenziamento rappresenti pur
sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio’’

Ufficio Stampa della Corte costituzionale – Comunicato del 1° aprile 2021