“Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”.

Tra le numerose misure introdotte, il decreto presenta importanti novità nel settore lavoro.
 
Trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le aziende operanti nel settore aereo (art. 4, comma 1)
Fino al 31 dicembre 2021, previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e  della Mobilità  Sostenibile e delle Regioni interessate, può essere concessa in via eccezionale la proroga di 6 mesi (art. 44, comma 1 bis, D.L. 109/2018, convertito con modificazioni in L. n. 130/2018) anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo (art. 94, commi 2 e 2 bis, del D.L. n. 18/2021, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020).
Inoltre, è incrementata la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di 7,4 milioni di euro per il 2021 e di 3,7 milioni di euro per il 2022.
 
Trattamenti di integrazione salariale e blocco dei licenziamenti per le industrie tessili, delle confezioni  di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (art. 4, commi 2, 4 e 5)
I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni  di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili che, a decorrere dal 1° luglio  2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto,  domanda di trattamento  ordinario  di integrazione salariale (Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31  ottobre  2021, senza versamento del contributo addizionale.
Ai datori di lavoro appartenenti ai sopra indicati settori resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223  e sono  sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro o di clausola del contratto di  appalto. Fino al 31 ottobre 2021 è anche preclusa al datore  di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 15 luglio 1966,  n. 604), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. Tali sospensioni e preclusioni non operano: nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione definitiva  dell’attività dell’impresa  oppure dalla cessazione definitiva  dell’attività di  impresa  conseguente alla  messa in liquidazione della  società senza continuazione,  anche  parziale, dell’attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 Codice  civile); nelle ipotesi  di accordo collettivo aziendale,  stipulato dalle organizzazioni  sindacali comparativamente  più  rappresentative a livello nazionale,  di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; nei casi di fallimento, quando  non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne  sia  disposta la cessazione.
 
Ulteriore trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria e blocco dei licenziamenti (art. 4, comma 8)
Il provvedimento introduce nel Decreto Sostegni bis (art. 40 bis, D.L. n. 73/2021) un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (come individuati all’art. 8, comma 1, Decreto Sostegni, D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021) e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.
Alle aziende che accedono al sopra indicato trattamento di integrazione salariale, per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021è precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5  e  24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro o di clausola del contratto di  appalto.  Nello stesso periodo, è anche preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L.  15  luglio  1966,  n.  604), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. Le sospensioni e preclusioni non si applicano: nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione definitiva  dell’attività dell’impresa  oppure dalla cessazione definitiva  dell’attività di  impresa  conseguente  alla  messa  in liquidazione della  società senza  continuazione, anche  parziale, dell’attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 Codice  civile);  nelle  ipotesi  di  accordo collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali comparativamente  più  rappresentative  a  livello   nazionale,   di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; nei casi di fallimento,  quando  non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne  sia  disposta la cessazione.
 
Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (art. 4, comma 11)
Il nuovo Decreto Legge istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali  il “Fondo  per  il potenziamento delle competenze e la  riqualificazione  professionale” (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021.
In particolare, questo Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonchè ai beneficiari della NASpI.
 
Semplificazione e rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini” (art. 5)
Per accelerare l’erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dalla c.d. Legge Sabatini (art. 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in L. n. 98/2013), il Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata almeno la prima quota di contributo,  procede – secondo criteri cronologici – a erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione,  anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previe verifiche amministrative.

Da: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-legge-30-giugno-2021-n-99.aspx/