Tribunale Firenze 24 novembre 2021, n. 781
“Se non firmerai il nuovo contratto di collaborazione entro il 2 novembre, a partire dal giorno 3 novembre non potrai più consegnare con Deliveroo poiché non sarà più conforme alla legge. Se non desideri continuare a consegnare con Deliveroo secondo i termini previsti dal CCNL, questa email costituisce il preavviso formale della risoluzione del tuo attuale contratto che terminerà il giorno 2 novembre 2020“.
“Le associazioni ricorrenti assumono che l’imposizione ( pena il recesso dal rapporto) a tutti i
ciclofattorini del contratto sottoscritto da Assodelivery con UGL Rider avrebbe il carattere
dell’antindacalità attesa la natura di “sindacato di comodo” della suddetta UGL.
L’assunto appare fondato.
La “vicinanza” del suddetto sindacato alle posizioni datoriali emerge dai seguenti convergenti
elementi indiziari:
A) le modalità di sottoscrizione dell’accordo e cioè nell’ambito di una trattativa non
pubblicizzata e parallela rispetto a quella in atto presso il Ministero del Lavoro cui partecipavano
le associazioni sindacali giudicate maggiormente rappresentative dal Ministero stesso, tra cui
figuravano le odierne ricorrenti ma non UGL (cfr allegazioni in fatto effettuate dalle pag 29 a 31
del ricorso, non specificamente contestate);
B) l’omissione di qualunque forma di confronto tra il sindacato e i riders circa il contenuto
dell’accordo che UGL rider intendeva firmare ( fatto pacifico);
C) l’assenza di vertenze collettive o individuali portate avanti da UGL ( sia prima che dopo la
firma dell’accordo) in favore dei riders (fatto pacifico)
D) il contenuto del contratto sottoscritto, che sostanzialmente riproduce la disciplina prevista
nei contratti predisposti dalla odierna convenuta, (salvo le maggiorazioni previste per il lavoro
notturno e festivo cfr tabella punto 78 del ricorso) e che, per la sua ritenuta non corrispondenza
ad una tutela effettiva dei lavoratori, ha portato alla esclusione (con 87 voti a favore e 4 contro)
dell’UGL dal Comitato Economico e Sociale Europeo ( fatto pacifico in quanto non contestato);
E) l’arenamento ( conseguente alla firma dell’accordo con UGL) delle trattative con le altre
sigle sindacali per la firma di ulteriori e diversi contratti ( ad oggi nessun altro accordo risulta
firmato, nonostante l’attualità del problema e l’urgenza della disciplina del settore) che ha
comportato , di fatto il riconoscimento dei diritti sindacali alla sola UGL (cfr il CCNL applicato
assicura ai soli rappresentanti sindacali di UGL i permessi retribuiti e i rimborsi spese pari ad €
70 per seduta per la partecipazione ad organismi paritari cfr doc 18 conv).
Si tratta di elementi univoci e concordanti a favore della natura non rappresentativa del sindacato
e della natura discriminatoria dei privilegi concessigli, non giustificati dalla forza contrattuale
del sindacato stesso.
ll Tribunale di Firenze ha quindi accolto il ricorso per condotta antisindacale promosso da Nidil-Filcams-Filt Cgil e ha precisato che la rimozione degli effetti delle accertate condotte antisindacali effettuate in forma omissiva comporta l’obbligo per l’azienda di effettuare le informative omesse e, – quale diretta conseguenza – , la declaratoria di inefficacia dei recessi unilaterali ante tempus dai contratti firmati con i singoli riders a seguito della mancata adesione degli stessi al contratto UGL.