Il Protocollo fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le Parti sociali, per la definizione dello
svolgimento del lavoro in modalità agile esprimendo pertanto linee di indirizzo per la contrattazione
collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22
maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere, tutto ciò affidando alla contrattazione collettiva
quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi.

  1. L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo
    individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto.
  2. L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità
    agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano
    disciplinare.
  3. L’istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina
    normativa e contrattuale, ove prevista.

Tratto da: https://ilgiuslavorista.it/system/files/articoli/allegati/Protocollo%20Nazionale%20sul%20lavoro%20in%20modalit%C3%A0%20agile%20-%207%20dicembre%202021.pdf